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Atto Costitutivo e Statuto della Camera Civile

 

Articolo 1 “COSTITUZIONE E ASSOCIATI”

E’ costituita nel Circondario del Tribunale di Massa la “Camera Civile di Massa-Carrara” con sede in Marina di Carrara, all’indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 7, lettera i, del presente Statuto. In sede di costituzione, per volontà unanime dei costituenti, la sede dalla Camera Civile di Massa Carrara viene posta in Marina di Carrara (MS), Viale Galileo Galilei n. 134.

Possono aderire alla Camera Civile associati effettivi, aspiranti ed onorari:
a) sono associati effettivi gli avvocati, iscritti all’Albo, che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore del diritto civile;
b) sono aspiranti associati gli iscritti nel registro dei praticanti che non abbiano ancora ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati. Gli aspiranti associati conseguono la qualifica di effettivi al momento in cui la Camera Civile riceverà comunicazione scritta da parte dell’interessato in ordine a detta iscrizione all’Albo.

Si precisa che possono aderire all’Associazione anche avvocati e praticanti iscritti in albi e registri diversi da quelli dell’Ordine di Massa Carrara, purché svolgano attività professionale connessa con il Foro di Massa Carrara e non siano iscritti ad altre Camere Civili.
Sono requisiti necessari per l’ammissione ad associato l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti e la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio, nonché l’esercizio continuativo della professione.
Non possono assumere la carica di Presidente e Vicepresidente  della Camera Civile, gli avvocati che facciano parte di un Consiglio dell’Ordine  o del C.N.F. o che ricoprano cariche presso Enti o Organismi di rappresentanza amministrativa e/o politica e Enti o Organismi di rappresentanza istituzionale della categoria forense.
Parimenti qualora il Presidente o il Vicepresidente della Camera Civile assuma una delle suddette cariche, decadrà da tale incarico, per incompatibilità, senza necessità di delibera formale.
La medesima incompatibilità sussiste fino ad un anno dopo la cessazione delle cariche e degli incarichi di cui sopra e si applica anche agli avvocati che svolgano attività di Giudici Onorari in qualsiasi sede e Magistratura o di Difensori Civici.
La durata del rapporto tra ogni singolo associato e l’Associazione non potrà essere inferiore all’anno di iscrizione. E’, quindi, espressamente esclusa qualunque forma di iscrizione temporanea degli associati.
L’esercizio dei diritti di associato è subordinato al regolare versamento della quota associativa annuale; il mancato versamento della stessa, decorsi sei mesi dal compimento dell’anno cui si riferisce, comporterà ipso iure la decadenza della qualità di associato.
c) sono associati onorari quelli, avvocati e non, nominati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel settore
del diritto civile sostanziale o processuale. Gli associati onorari hanno diritto di elettorato attivo ma non passivo e sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione;
d) sono soci fondatori i sottoscrittori del presente atto costitutivo ed, in particolare, gli avvocati costituenti come in epigrafe.

Articolo 2 “FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE”

La Camera Civile non ha scopo di lucro e non persegue fini politici di alcun partito. Essa si propone di:
a) promuovere, in tutte le sedi, l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della Giustizia Civile nella sua più ampia accezione comprendente anche la Giustizia Amministrativa e quella Tributaria;
b) mantenere alto il prestigio della classe forense;
c) diffondere, sviluppare e tutelare i principi della deontologia sia nei rapporti con le parti che nella colleganza professionale;
d) concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della Giustizia;
e) promuovere iniziative utili per l’attività giudiziale e stragiudiziale, per l’aggiornamento professionale e la diffusione della conoscenza del diritto  civile. Tale attività sarà svolta mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile alla formazione culturale degli iscritti e dei non iscritti;
f) promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio e la continua ricerca della professionalità;
g) rappresentare gli iscritti anche nei rapporti con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, le Associazioni Forensi, le Autorità Giudiziarie ed i rappresentanti dei Pubblici Poteri, anche tramite proposte ed iniziative, sempre nell’interesse del migliore funzionamento della Giustizia.

Articolo 3 “ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE”

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 4 “POTERI DELL’ASSEMBLEA”

L’Assemblea:
a) approva l’operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo; su quest’ultimo votano i soci iscritti nell’anno di riferimento;
b) delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile, valutando ed, eventualmente, integrando, quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
c) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei votanti.

Articolo 5 “CONVOCAZIONE E DELIBERE ASSEMBLEA”

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria all’inizio di ogni anno e comunque non oltre il 30 Aprile, mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, almeno 7 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ad iniziativa di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo, oppure a richiesta di almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli iscritti con diritto di voto ed, in seconda convocazione, la validità è garantita qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
Non potranno partecipare all’Assemblea gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di voto gli associati effettivi ed onorari. E’ consentita la delega di voto, con il limite di una per ciascun iscritto. Gli aspiranti associati hanno diritto di assistere all’Assemblea ma non hanno diritto di voto.
Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea che sarà ritenuta valida, in prima convocazione, con l’intervento di almeno 2/3 degli associati aventi
diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei medesimi.

Articolo 6 “COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO”

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 associati effettivi, eletti dall’Assemblea per la durata di un biennio.
La prima Assemblea elettiva da fissarsi  entro il 30 aprile 2013.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, con votazione palese.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale, mediante avviso da comunicarsi a mezzo  p.e. o fax almeno cinque giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno; la
convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le sue deliberazione sono prese solo a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento protratto per almeno un semestre il Consigliere cessa dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti, per il periodo residuo del biennio.
Qualora sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo dovrà, entro 30 giorni dal momento in cui si siano resi vacanti i posti di Consigliere, convocare l’assemblea per le elezioni suppletive relative ai posti vacanti.
Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, quattro o più consiglieri dovranno essere indette, entro 30 giorni, nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo potrà costituire, per l’esecuzione di particolari iniziative, speciali commissioni, coordinate dal Presidente e Vicepresidente.

Articolo 7 “POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO”

Il Consiglio Direttivo:
a) dispone l’ammissione degli associati effettivi o aspiranti, a suo insindacabile giudizio, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico degli associati, ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i Praticanti Avvocati;
d) attua il programma di massima delle attività deliberate dell’Assemblea;
e) delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile;
f) redige il bilancio consuntivo e lo propone all’Assemblea;
g) dispone all’unanimità dei propri membri l’ammissione degli associati onorari;
h) delibera con il voto favorevole di almeno 5 membri l’eventuale espulsione di un associato, per comportamenti in contrasto con i principi dell’Associazione;
i) può, infine, trasferire la sede dell’Associazione, sempre all’interno della Provincia di Massa Carrara purché questa, comunque, corrisponda all’ufficio del Presidente.

Articolo 8 “POTERI E FUNZIONI DELLE CARICHE SOCIALI”

Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale e non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Egli, inoltre, unitamente al Tesoriere ha il potere di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari, a firma congiunta e disgiunta.
Il Presidente potrà, altresì, richiedere tutte le autorizzazioni amministrative e giudiziarie necessarie allo svolgimento delle attività dell’Associazione; in particolare tutto quanto occorrente alla stampa e diffusione di pubblicazione di ogni genere per la Camera Civile e per convegni, manifestazioni e dibattiti.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo ed ha la funzione di coordinare le varie commissioni.
Il Segretario ha la funzione, tra l’altro, di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, di custodire i libri dei verbali, regolarmente vidimati dallo stesso e dal Presidente e di conservare i verbali delle elezioni.
Il Segretario deve, inoltre, tenere l’elenco aggiornato degli iscritti.
Il Tesoriere gestisce le disponibilità finanziarie dell’Associazione, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, predispone il progetto consuntivo annuale e provvede alla riscossione delle quota associativa.

Articolo 9 “IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI”

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e dura in carica due anni.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea e nomina, nel proprio ambito, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dall’elezione, il proprio Presidente.
Il Collegio delibera a maggioranza sulle controversie insorte all’interno dell’Associazione con decisione inappellabile ed è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai Revisori Ufficiali dei Conti.
Giudica, inoltre, sui provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Direttivo, in caso di impugnazione. L’opposizione ad un provvedimento di esclusione di associato dovrà pervenire, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione all’interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i 30 giorni successivi all’impugnazione, dopo aver convocato l’interessato.

Articolo 10 “PATRIMONIO”

Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.
La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
Nei casi di perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non si fa luogo ad alcun rimborso di quota o contributi associativi.
Gli utili o gli avanzi di gestione così come i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11 “DEVOLUZIONE PATRIMONIALE IN CASO DI SCIOGLIMENTO”

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle della presente associazione o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 12 “NORME GENERALI”

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro I, titolo II, del Codice Civile, in materia di Associazioni.
In sede di costituzione viene determinata la quota associativa: per l’anno 2011, in euro 50,00 per gli avvocati, in euro 25,00 per i praticanti; per l’anno 2012 in euro 100,00 per gli avvocati ed in euro 50,00 per i praticanti. Si prevede espressamente che la quota associativa sia ridotta del 50% per gli avvocati neo-iscritti durante i primi tre anni successivi all’ottenimento dell’abilitazione.   
Vengono altresì attribuite le cariche sociali previste dal presente statuto:
Avv Ferdinando Genovesi, Presidente; Avv. Cesare Falconi, Vicepresidente; Avv. Liv Bandoni, Segretario; Avv. Stefano Rossi, Tesoriere; Avv. Salvatore Gioè, Consigliere;  Avv. Roberto Magnavacca, consigliere; Avv. Roberto Pagliuca, Consigliere
nonché membri del collegio dei Probiviri: Avv. Silvio Gabrielli, Presidente; Avv. Antonio Rossi e Avv. Francesco Leverotti, membri effettivi. Gli stessi rimarranno in carica fino al 30 aprile 2013 data entro la quale dovrà essere fissata  l’Assemblea degli iscritti per procedere alla nomina elettiva di cui allo statuto.
Viene dato mandato al Presidente di procedere alla richiesta di adesione all’Unione Nazionale delle Camere Civili.
Letto, approvato e sottoscritto.